4 agosto 2026
di Redazione
1 Quando l’AI entra nei processi aziendali, la trasparenza diventa un requisito
2 Quando bisogna dichiarare l’uso dell’AI
3 Provider e deployer: ruoli diversi, responsabilità da chiarire
Chatbot, assistenti virtuali, contenuti generati automaticamente, sistemi di riconoscimento delle emozioni: l’intelligenza artificiale è ormai integrata in molti processi aziendali.
Dal 2 agosto 2026, però, il suo utilizzo deve rispettare nuovi e specifici obblighi di trasparenza.
È entrato infatti in applicazione l’articolo 50 dell’AI Act, il Regolamento Europeo che disciplina lo sviluppo e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale secondo un approccio basato sul rischio.
L’obiettivo non è limitare l’innovazione, ma permettere alle persone di riconoscere quando stanno interagendo con una macchina o quando un contenuto è stato generato o manipolato attraverso l’AI.
Uno dei casi più comuni riguarda i sistemi che interagiscono direttamente con le persone. Se un’azienda utilizza un chatbot, un assistente vocale, un agente AI o un avatar digitale per rispondere a clienti, dipendenti o cittadini, l’interlocutore deve essere informato in modo chiaro, fin dall’inizio dell’interazione, che sta comunicando con un sistema di intelligenza artificiale.
L’informativa non è necessaria soltanto quando la natura artificiale dell’interlocutore risulta evidente per una persona mediamente informata e attenta. Le linee guida della Commissione europea invitano tuttavia a interpretare questa eccezione in modo restrittivo.
Ulteriori obblighi riguardano:
Non è quindi corretto affermare che qualsiasi testo realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale debba essere automaticamente etichettato. Se il contenuto viene verificato, modificato e approvato da una persona competente che se ne assume la responsabilità editoriale, l’obbligo di indicazione non si applica. Una semplice correzione grammaticale, invece, non è considerata una revisione sostanziale.
L’AI Act distingue tra “provider”, cioè chi sviluppa o immette sul mercato un sistema di AI, e “deployer”, ovvero l’organizzazione che lo utilizza sotto la propria autorità.
Un’impresa che integra nel sito un chatbot fornito da terzi, ad esempio, opera generalmente come deployer. Questo non significa che possa limitarsi ad affidarsi alle impostazioni del fornitore: deve verificare la classificazione del sistema, le modalità di utilizzo, le informazioni rivolte agli utenti e la corretta distribuzione delle responsabilità lungo tutta la filiera tecnologica.
Per i fornitori di sistemi di AI generativa sono previsti anche meccanismi che rendano i contenuti sintetici identificabili in formato leggibile dalle macchine. Nel caso dei deepfake, tuttavia, il solo contrassegno tecnico non è sufficiente: l’indicazione deve essere percepibile anche dalle persone.
La trasparenza rappresenta solo la parte più visibile di un percorso di governance più ampio. Per prepararsi, è opportuno:
Le violazioni possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato annuo complessivo realizzato a livello mondiale. L’importo viene determinato considerando gravità e durata della violazione, con criteri di proporzionalità per le PMI.
Adeguarsi all’AI Act non significa aggiungere soltanto un’avvertenza a un chatbot. Significa costruire un utilizzo dell’intelligenza artificiale governato, verificabile e coerente con la sicurezza dei sistemi, la protezione dei dati e la fiducia degli utenti.
Redazione